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COME FARE PER
Autorizzazioni Sanitarie e Somministrazione Alimenti
Descrizione:
A seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge 283/62, dal 26 Novembre 2007, l'apertura di attività alimentari non è più soggetta al rilascio di Autorizzazione sanitaria o del nulla osta sanitario ma a Denuncia d'Inizio Attività (DIA).
Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti sono soggette, dal 26 novembre 2007, ad una nuova procedura di registrazione.
La nuova procedura di registrazione delle attività alimentari prevede la notifica della Denuncia d'Inizio Attività (di seguito denominata DIA), prevista dal Regolamento CE 852/2004.
Le attività già in possesso di Autorizzazione o Nulla Osta sanitario non sono soggette ad un'ulteriore notifica ai fini della registrazione.
Come Fare:
La notifica avviene a seguito di presentazione della DIA:
a) per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla
vendita su aree pubbliche), presso il Comune dove si trova la sede operativa dello stabilimento;
b) per le attività diverse da quelle della lettera a), presso il Comune dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale).
Gli operatori del settore alimentare per notificare la loro attività presentano al Comune la DIA, utilizzando la specifica modulistica, corredata dalla documentazione prevista.
La DIA e la documentazione allegata devono essere presentate in triplice copia, di cui:
- una copia viene trattenuta dal Comune,
- una copia viene trasmessa dal Comune ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente,
- una copia, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene trattenuta dall’operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta notifica.
Per quanto attiene alle tipologie di notifica, vengono individuati i seguenti regimi:
a) la DIA semplice, per le attività che, con la precedente normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative;
b) la DIA differita, per le attività che, con la precedente normativa nazionale, erano soggette
ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge 283/62 o ai sensi di altre normative.
* In caso di presentazione di DIA semplice, l’operatore del settore alimentare può iniziare subito l’attività (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse);
**In caso di presentazione di DIA differita, decorso favorevolmente il termine di 30 giorni dalla data di protocollo del Comune, l’operatore del settore alimentare è legittimato a dare inizio all’attività senza attendere l’emanazione di ulteriori atti (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse).
Il regime della DIA differita si applica anche qualora in uno stesso stabilimento siano svolte più attività ed una soltanto sia soggetta a tale regime.
La Regione Piemonte ha abrogato i Regolamenti 9/R del 21 Luglio 2003 e successivi, emanando nuove norme per la disciplina dell'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande (bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale)
L’esercizio di attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale dal 21 marzo 2008 è disciplinato da una nuova normativa che abroga i vecchi Regolamenti regionali(9/R - 12/R - 3/R - 8/R).
Tali attività sono soggette alla notifica di Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A) da presentare al Comune territorialmente competente.
PER ENTRAMBE LE AUTORIZZAZIONI UTILIZZARE I MODELLI SOTTO ELENCATI:
Documenti allegati:
Modello DIA (145,54 KB)
Relazione tecnico descrittiva da allegare alla DIA (40,5 KB)
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