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COME FARE PER

Tariffe ICI

Come Fare:
ICI 2011:
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 15/11/2010 sono riconfermate le tariffe indicate per l' anno 2008:

¦6 per mille per immobili
¦8 per mille per le abitazioni non utlizzate neppure come "seconde case" e non locate comprese le pertinenze
¦detrazione per abitazione principale € 103,29

ICI 2010:
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23/11/2009 sono state riconfermate le tariffe indicate per l' anno 2008:

¦6 per mille per immobili
¦8 per mille per le abitazioni non utlizzate neppure come "seconde case" e non locate comprese le pertinenze
¦detrazione per abitazione principale € 103,29


ICI 2009:
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 09/12/2008 sono state riconfermate le tariffe indicate per l' anno 2008

ICI 2008:
Le tariffe sono state adottate con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17/12/2007.

L'applicazione è stata disposta come segue:

¦6 per mille per immobili
¦8 per mille per le abitazioni non utlizzate neppure come "seconde case" e non locate comprese le pertinenze
¦detrazione per abitazione principale € 103,29
ICI 2007:
Le tariffe sono state adottate con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 06/11/2006.

L'applicazione è stata disposta come segue:

¦6 per mille per immobili
¦8 per mille per le abitazioni non utlizzate neppure come "seconde case" e non locate comprese le pertinenze
¦detrazione per abitazione principale € 103,29

Informazioni specifiche:
L' ICI è un'imposta diretta locale che grava sui fabbricati, sui terreni agricoli ed edificabili della Repubblica Italiana.

E' stata istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504.

l'imposta non è progressiva come altre imposte ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con apposita delibera comunale.

Il presupposto dell' imposta è il mero possesso, a prescindere dall'uso cui sono destinati, di :

¦fabbricati
¦aree fabbricabili
¦terreni agricoli
SOGGETTI PASSIVI: proprietari di immobili ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

SOGGETTO ATTIVO: Comune di ubicazione degli immobili

BASE IMPONIBILE: è il valore degli immobili.

PERIODO DELL'IMPOSTA: stabilito dall'anno solare, dura quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il versamento del contributo.

ALIQUOTE E DETRAZIONI: vengono determinate annualmente da ogni singolo Comune con apposita delibera. Non esiste un'aliquota nazionale poichè il d.lgs. 504/1992 si limita a prevedere un minimo (4 per mille ) ed un massimo (7 per mille).

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA: effettuato in 2 soluzioni (acconto e saldo).

CAMPO D'AZIONE DEL COMUNE: il Comune controlla le denunce, verifica i versamenti eseguiti e corregge gli errori materiali di calcolo. Il Comune emette l'avviso di liquidazione con: l'indicazione dei criteri adottati, l'imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi dovuti.