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TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

La TA.R.S.U. è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, con esclusione delle aree scoperte che costituiscono pertinenze di abitazioni civili, delle aree a verde e delle aree comuni del condominio.
Il soggetto passivo della TA.R.S.U. è l’occupante e il detentore di locali ed aree scoperte adibiti a qualsiasi uso.

Sono quindi soggetti passivi:

- il proprietario dell’immobile
- l’usufruttario
- il comodatario
- l’affittuario
- l’occupante (essendo sufficiente disporre materialmente della cosa)

L’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è correlata all’abitabilità, bensì alla potenzialità di produzione di rifiuti.
Il contribuente può fornire la prova che si tratta di locali che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali condizioni siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Sia per l’inizio che per la fine dell’occupazione di immobili o aree soggette al pagamento è sempre necessario presentare dichiarazione all’ufficio competente.

La mancata presentazione della denuncia di cessazione comporta il pagamento della tassa anche per le annualità successive, a meno di presentare prove oggettive della mancata occupazione e fornire il nominativo del subentrante.

La TA.R.S.U viene pagata ogni anno a seguito del recapito dell’avviso. Il pagamento avviene tramite bollettino.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo del 15/11/1993 n. 507


Come fare per:
 Cessazione tarsu
 Denuncia tarsu
 Variazioni tarsu